ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF” o “Arbitro”) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra investitori (diversi dai “clienti professionali”) e i Consulenti Finanziari Autonomi o le Società di Consulenza Finanziaria (“SCF”) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Si tratta di un organismo imparziale e indipendente, a cui l’investitore può rivolgersi (oltre all’Autorità giudiziaria), in modo semplice e rapido.

Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro.

Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi che non hanno natura patrimoniale e quelli di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute in contratto.

Il cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che: (i) abbia preventivamente presentato reclamo sui medesimi fatti alla SCF ed abbia ricevuto da questa le proprie determinazioni; (ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data; (iii) non siano pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; (iv) il ricorso venga proposto personalmente dal cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/