Art. 1 PREMESSA

Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB 20307/2018 c.d. “Regolamento Intermediari”, IoInvesto SCF S.r.l. (“IoInvesto” o “Società”) fornisce, con la presente Informativa precontrattuale (“Informativa”), informazioni circa la natura e le caratteristiche dei servizi e delle attività prestate dalla Società (meglio definiti nel successivo art. 6, di seguito i “Servizi”) alla propria clientela in conformità con quanto richiesto dalla normativa applicabile.

La seguente Informativa è messa a disposizione dei clienti e dei potenziali clienti (“Destinatari” ovvero “Clienti”) prima che questi siano vincolati da un accordo per la prestazione del Servizio o comunque prima della sua prestazione.

I Destinatari sono invitati a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione inerente alla stipula di un contratto per uno dei Servizi offerti da IoInvesto.

Art. 2 INFORMAZIONI e AUTORIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ

Si riportano di seguito i dati relativi alla Società:

L’Organismo di Vigilanza dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (“OCF”), quale Autorità di vigilanza finanziaria competente (riferimenti e contatti dell’Autorità OCF: https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/contatti), ha autorizzato con la delibera n. 1533 del 30/11/2020 l’iscrizione della Società nella sezione riservata alle “Società di Consulenza Finanziaria” (“SCF”) dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell’art. 146 e ss. del Regolamento Intermediari e dell’art. 31, c.4 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”).

Art. 3 LINGUA e METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

I documenti, contrattuali e non, scambiati tra IoInvesto e la propria clientela, ai fini dell’esercizio dei Servizi, saranno redatti in lingua italiana, fatto salvo l’impiego di denominazioni o termini in lingua straniera generalmente diffuse in ambito finanziario o utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento.

Le informazioni comunicate a IoInvesto e rese dalla Società, nell’ambito dei Servizi, dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi comunicazione, notifica e/o dichiarazione sarà effettuata preferibilmente su supporto durevole ed in formato elettronico a mezzo e-mail e/o PEC (in fase contrattuale il Cliente comunicherà un indirizzo valido e personale, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni durante il rapporto), salvo diversamente previsto dalla legge/regolamentazione applicabile

Previo esplicito consenso del Cliente, la Società si riserva la facoltà di registrare le comunicazioni telefoniche e le altre sessioni di interazione telematica (di seguito “Call”) intercorse tra il Cliente e gli operatori della Società. La registrazione avverrà per la sola ed esclusiva finalità di formazione interna delle nuove risorse della Società, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire un elevato standard di assistenza alla clientela. Il trattamento dei dati raccolti tramite la registrazione sarà effettuato da IoInvesto SCF S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento. Le registrazioni saranno conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità formativa e, comunque, nel rispetto dei termini di legge. La Società garantisce che le registrazioni non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a soggetti terzi, esterni alla struttura organizzativa del Titolare, e saranno accessibili unicamente al personale autorizzato. Il Cliente avrà in ogni momento il diritto di revocare il proprio consenso e di esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, contattando la Società ai recapiti indicati all’art. 2. La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Art. 4 PROCEDURE DI RECLAMO E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi contestazione relativa o derivante dalla prestazione dei Servizi ad opera della Società, il Cliente può presentare reclamo alla Società. Il reclamo può essere proposto alla Società: (i) in forma scritta (posta ordinaria o raccomandata), all’indirizzo – Via Guido Galimberti n. 8/A – 24124 Bergamo (BG); (ii) via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ioinvesto.net; o (iii) tramite Posta Elettronica Certificata (“PEC”) all’indirizzo ioinvestoscf@pec.it.

La Società deve rispondere al Destinatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ovvero non ne riceve una dalla Società entro i termini riportati nel precedente paragrafo 4.2, può ricorrere, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, all’Arbitro Controversie Finanziarie (“ACF”). Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il ricorso è predisposto e trasmesso all’ACF secondo le modalità da quest’ultimo rese note attraverso il proprio sito web www.acf.consob.it. Resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 5 INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

  • clientela al dettaglio – tutti i clienti che non sono classificati come clienti professionali o controparti qualificate;

  • clientela professionale – i clienti che sono in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che assumono;

  • controparte qualificata – i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini.

La classificazione della clientela rappresenta un’attività fondamentale e propedeutica alla prestazione dei servizi d’investimento da cui deriva, tra i vari aspetti, un diverso livello di protezione accordato ai Clienti. In particolare: la clientela al dettaglio (A.) beneficerà del livello maggiore di informazione; la clientela professionale (B.) beneficerà solo parzialmente di detto livello di informazione ed alla controparte qualificata (C.) verrà riconosciuto il livello più basso di protezione, e quindi di informazione in funzione della maggiore esperienza, competenza e conoscenza in materia di servizi di investimento.

Indipendentemente dal livello di classificazione, tutti i Destinatari sono informati riguardo alla loro classificazione in una delle tre categorie predette, nonché sul diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione e sulle eventuali limitazioni alla protezione che ne deriverebbe.

Ioinvesto prima di procedere alla prestazione dei Servizi, comunica pertanto ai Destinatari la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio (A.) rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l’applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di Clienti.

Art. 6 ATTIVITÀ E SERVIZI PRESTATI

IoInvesto SCF S.r.l. è una Società di Consulenza Finanziaria indipendente non appartenente a gruppi bancari o assicurativi. La Società presta, nei confronti del pubblico e professionalmente, i Servizi e le attività di cui alle lettere A e B.

  1. SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI (“Consulenza Finanziaria”)

IoInvesto è autorizzata, in qualità di SCF, a prestare il Servizio di “Consulenza in materia di investimenti” (per il tramite dei propri Consulenti Finanziari Autonomi “CFA”), ai sensi e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 18-ter del TUF, ossia relativamente a “Valori Mobiliari” e a “Quote” di Organismi d’Investimento Collettivo del Risparmio (gli “Strumenti Raccomandabili”), senza detenzione alcuna di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti. Si precisa, a tal riguardo, che:

  1. Per “Consulenza in materia di investimenti” si intende, ai sensi dell’art. 1, c. 5-septies del TUF, la “prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (le “Raccomandazioni“), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”;

  2. Costituiscono “Valori Mobiliari” le categorie di valori che, ai sensi dell’art. 1, c. 1-bis del TUF, possono essere negoziati nei mercati dei capitali, quali ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario (titoli di capitale); (b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere (a) e (b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

Acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire, fermo restando che l’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società emittente e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

  • Si intendono per “Quote” le quote o le azioni rappresentative del patrimonio di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio;

  • Per “Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio” (“O.I.C.R.”) si intende l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di Quote, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’O.I.C.R., partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata, secondo quanto definito dall’art. 1, lett. k) del TUF.

IoInvesto offre il Servizio di Consulenza Finanziaria a favore di investitori al dettaglio o professionali anche attraverso un’attività di valutazione e consulenza generica che comprende:

  1. l’analisi e la composizione del patrimonio del Destinatario (“Patrimonio”), nonché dell’allocazione del portafoglio complessivo del Cliente (“Asset Allocation”) e della valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti;

  2. l’eventuale riformulazione dell’Asset Allocation, degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal Cliente;

  3. la comparazione dell’Asset Allocation con un piano finanziario personalizzato elaborato dalla Società sulla base di portafogli modello e degli strumenti individuati da IoInvesto;

  4. la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del portafoglio del Cliente.

Il Servizio di Consulenza Finanziaria si perfeziona con la formulazione di Raccomandazioni. Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate.

VALUTAZIONE PERIODICA DI ADEGUATEZZA

La Società si assicura che le Raccomandazioni rese siano adeguate rispetto alle caratteristiche personali del Destinatario, in ragione delle (i) relative esperienze e conoscenze in materia di investimenti, (ii) della sua situazione finanziaria, (iii) della sua capacità di sostenere perdite, (iv) della propensione al rischio, oltre che (v) degli obiettivi di investimento che il Cliente ha dichiarato di perseguire e (vi) delle preferenze in materia di sostenibilità (art. 2, c. 17 del Regolamento UE 2019/2088). Questa profilazione (“Verifica di adeguatezza”) viene condotta sottoponendo un questionario al Cliente (“Questionario di adeguatezza”) prima di fornire il Servizio di Consulenza Finanziaria o quando si verificano cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o negli obiettivi di investimento da parte del Cliente.

Le informazioni ottenute con la Verifica di adeguatezza consentono al CFA di supportare al meglio il Cliente, pertanto, il Cliente è altresì consapevole che risposte erronee o non veritiere possono compromettere l’attendibilità della valutazione (diminuendo il suo livello di tutela) o che il rifiuto a fornirle implicherebbe l’impossibilità alla prestazione del Servizio.

INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

Ai sensi dell’art. 165, c. 1, lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza Finanziaria, IoInvesto integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (“ESG”), al fine di garantire che gli Strumenti Raccomandati rispettino le preferenze indicate dal Cliente.

Per preferenze ESG s’intende la scelta da parte del Cliente di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo portafoglio uno o più dei seguenti: (i) prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili; (ii) prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e/o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili; (iii) prodotti finanziari che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Per garantire il rispetto dei principi di sostenibilità e delle preferenze indicate dal Cliente, la Società si propone di:

  1. raccogliere le preferenze ESG dei Clienti tramite l’apposita sezione contenuta all’interno del Questionario di adeguatezza;

  2. adoperarsi affinché i propri CFA siano adeguatamente formati sui temi riguardanti la sostenibilità in modo da supportare i Clienti che abbiano espresso preferenze in questo senso a comprendere le caratteristiche dei prodotti che integrano principi ESG;

  3. definire una metodologia volta ad identificare i prodotti e gli strumenti finanziari che rispettano i principi di sostenibilità attraverso la definizione di “strumento sostenibile”;

  4. definire criteri, strumenti e attività volti ad identificare, valutare e monitorare i prodotti e gli strumenti finanziari esposti a possibili rischi di sostenibilità;

Il rischio di sostenibilità si definisce, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2019/2088, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

La valutazione dei fattori ESG svolta da IoInvesto avviene a livello di portafoglio, perciò, il portafoglio nel suo complesso dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del Cliente, ma potrà contenere singoli strumenti non allineati a tali preferenze.

RACCOMANDAZIONI

Le Raccomandazioni fornite dalla Società nell’ambito del Servizio di Consulenza Finanziaria sono rese su base indipendente ai sensi dell’art. 24-bis del TUF, inoltre, per la formulazione delle stesse IoInvesto seleziona sul mercato gli Strumenti Raccomandabili che meglio si prestano a soddisfare i bisogni e le esigenze del Destinatario, alla luce dei risultati della Verifica di adeguatezza.

Le Raccomandazioni sono formalizzate nell’ambito di apposito documento che ne riepiloga i contenuti e che fornisce anche una puntuale indicazione dei costi relativi agli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione.

Le Raccomandazioni sono rese dalla Società, in esecuzione del Servizio di Consulenza, su propria iniziativa e nei tempi ritenuti più opportuni, sulla base di un processo di analisi e valutazione volto a tenere in considerazione sia i risultati del Questionario di adeguatezza che la struttura e la composizione del Patrimonio.

Ogni decisione di investimento o disinvestimento, per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR), quand’anche effettuata sulla base delle Raccomandazioni fornite da IoInvesto, resta di esclusiva competenza del Cliente, il quale sarà libero di darvi o meno seguito, senza peraltro che la Società possa in alcun modo provvedere alla relativa esecuzione (in ottemperanza all’art. 162, c. 3 del Regolamento Intermediari).

RELAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA

IoInvesto invia al Cliente un rendiconto annuale ex-post contenente: (a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente; (b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento; (c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato oltre che dei prodotti/strumenti oggetto di Raccomandazione.

  1. SERVIZI ULTERIORI

Oltre al Servizio di Consulenza Finanziaria, IoInvesto offre alla propria clientela ulteriori Servizi elencati di seguito:

  • Analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari;

  • Consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali;

  • Consulenza per l’ottimale gestione dei flussi reddituali;

  • Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare;

  • Consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni applicate;

  • Consulenza Aziendale per il coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private e quelle professionali/di impresa, nonché in ambito manageriale, fiscale ed organizzativo.

Le suddette attività (“Servizi Ulteriori”) pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari e non costituiscono servizi e attività riservate a soggetti abilitati, ai sensi del TUF, pertanto, sono sottratti alla vigilanza di CONSOB, dell’OCF o di altre autorità di vigilanza.

Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al Servizio di Consulenza Finanziaria, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il Cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività prestata.

Art. 7 INFORMATIVA SUI RISCHI ASSOCIATI AL SERVIZIO E AGLI INVESTIMENTI RACCOMANDATI

Prima di formulare una raccomandazione di investimento in strumenti finanziari la Società informa il Cliente della natura e dei rischi delle operazioni che si accinge a raccomandare. Il Cliente deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presente, tra l’altro e in particolare, i seguenti elementi: (i) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario e i rischi inerenti alla tipologia di strumento finanziario; (ii) la sua liquidità; (iii) la divisa in cui è denominato; (iv) il rischio di perdita totale dell’investimento e (v) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Variabilità del prezzo – Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di debito e titoli di capitale – A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico – Sia per i titoli di capitale sia per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico. Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi, mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (“MR“) o su un sistema multilaterale di negoziazione (“MTF“) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Rischio emittente – Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Rischio di interesse – Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. È dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.

Organismi di investimento collettivo – Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè, suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato, l’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivi (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile “SICAV”). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. L’Exchange Traded Fund (“ETF“) è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l’indice al quale si riferisce attraverso una gestione totalmente passiva. L’ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L’acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell’indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: (a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento; (b) a partecipare in maniera più che proporzionale all’andamento di un indice; (c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; (d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

Liquidità – La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Esse dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati o su sistema multilaterale di negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Divisa – Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni – Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Ostacoli o limitazioni al disinvestimento – Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull’importo incassato. Per tali operazioni l’investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

Rendimento dello strumento finanziario in differenti condizioni di mercato – Il rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un’attività finanziaria per consentire all’investitore di farsi un’idea dell’impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell’investimento.

Art. 8 RESPONSABILITÀ

La presente informativa assolve agli obblighi informativi in fase precontrattuale imposti a livello normativo e regolamentare a capo di IoInvesto. Sarà responsabilità del Destinatario formulare ogni ulteriore richiesta di informazioni con riguardo alle caratteristiche dei Servizi (di cui all’art. 6 della presente), nonché al grado di rischio loro implicito, direttamente alla Società, prima della sottoscrizione di qualsivoglia contratto con quest’ultima.

Attraverso la prestazione dei Servizi, IoInvesto consente ai propri Clienti di avvalersi delle conoscenze e delle esperienze di professionisti del settore, attraverso il rilascio da parte di questi ultimi, a seconda dei casi, di Raccomandazioni, consigli e/o consulenze, che il Cliente resta ad ogni modo libero di seguire o meno. Resta pertanto inteso che ogni decisione in merito alla loro attuazione – ivi comprese le scelte di investimento effettuate sulla base delle Raccomandazioni ricevute nell’ambito del Servizio di Consulenza Finanziaria – appartiene all’esclusiva competenza del Cliente. IoInvesto non sarà responsabile dei danni e delle perdite eventualmente subite dal Cliente in ragione della adozione o meno di tali consigli, Raccomandazioni e/o consulenze.

Le obbligazioni assunte da IoInvesto nella prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultati, rispetto ai quali la Società non garantisce alcun specifico risultato.

Art. 9 ONERI E COMMISSIONI

Prima della conclusione di un contratto avente ad oggetto uno dei Servizi offerti dalla Società (art. 6 dell’Informativa) il Destinatario dovrà ottenere dettagliate informazioni su tutte le commissioni applicate in relazione alla prestazione di tale Servizio. Tali voci saranno riportate nel contratto, unitamente alle modalità e tempistiche in cui il loro pagamento è previsto.

Con specifico riferimento alle Raccomandazioni rese con il Servizio di Consulenza Finanziaria, IoInvesto non versa, riceve o percepisce compensi, commissioni o altri incentivi da soggetti diversi dal Cliente al quale il predetto Servizio è reso.

Quale remunerazione per lo svolgimento del Servizio di Consulenza Finanziaria il Cliente è tenuto a pagare a IoInvesto una parcella commisurata al valore del Patrimonio gestito. Parcella che costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica forma di remunerazione per i Servizi prestati al Cliente e che può variare in caso di eventuale incremento della consistenza patrimoniale oggetto del Servizio di Consulenza.

In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso per i Servizi prestati essa può variare in funzione dalla complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del Cliente ed in linea generale dal tempo che il CFA dedicherà all’analisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto, la Società si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto per il Servizio di Consulenza Finanziaria, un preventivo di parcella personalizzato comprensivo di modalità e tempi del pagamento previsti.

Art. 10 CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari IoInvesto ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a: (a) individuare, in riferimento al Servizio di Consulenza Finanziaria, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse o che possano ledere gli interessi di uno o più Clienti; (b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Le procedure e le misure adottate da IoInvesto sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra IoInvesto (inclusi i propri dirigenti, dipendenti e CFA) e il Cliente oppure tra i Clienti della Società al momento della prestazione del Servizio di Consulenza Finanziaria, evitando che gli stessi incidano negativamente sui fruitori del Servizio.

A titolo esemplificativo, nell’ambito della identificazione dei potenziali conflitti di interesse che possano sorgere nello svolgimento dei Servizi nei confronti della clientela, la Società valuta i criteri di seguito specificati:

  1. è probabile che la Società, oppure un soggetto rilevante che opera per conto della società, realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del cliente;

  2. la Società, o un soggetto rilevante, ha nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;

  3. la Società, o un soggetto rilevante, ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;

  4. la Società, o un soggetto rilevante, svolge la stessa attività del cliente.

A seguito dell’individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse astrattamente idonee a ledere gli interessi di uno o più clienti, la Società è chiamata a adottare, laddove appropriato, idonee misure organizzative, tese a:

  1. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere uno o più clienti;

  2. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale la consulenza è prestata; eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro potenziali situazioni di conflitto di interesse;

  3. impedire o limitare l’esercizio di un’influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, del servizio di consulenza.

La Società, ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente il Cliente (per il tramite dei propri CFA) della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.

Più dettagliate informazioni sulla natura e/o sulle fonti di eventuali conflitti, oltre che in merito ai presidi approntati per la gestione e la riduzione dei conflitti di interesse possono essere richieste dal Cliente a IoInvesto (art. 2 della presente).